Art. 2.
(Finalità).

      1. La Commissione ha il compito di accertare e valutare la correttezza formale e sostanziale dell'operato dei poteri pubblici, nonché l'eventuale esistenza di favoritismi, abusi e corruzione, nell'espletamento delle procedure di reclutamento dei pubblici impiegati e degli esami abilitanti a carriere, ordini o professioni.
      2. In particolare, la Commissione ha il compito di accertare:

          a) la congruità dei criteri adottati nella definizione dei requisiti di ammissione e di preferenza in pubblici concorsi ed esami, nell'adozione dei programmi e nella scelta dei quesiti, delle tracce e di ogni altro elemento concernente il contenuto delle prove d'esame, la regolarità della composizione, della costituzione e delle eventuali variazioni delle commissioni

 

Pag. 5

giudicatrici, la previa adozione da parte delle commissioni giudicatrici di idonei criteri di correzione e valutazione delle prove e l'uniformità nella loro applicazione e la regolarità degli esiti delle prove d'esame, della valutazione dei titoli dei provvedimenti di nomina;

          b) la congruità della normativa vigente in materia di reclutamento dei pubblici impiegati, prospettando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più efficace e trasparente l'azione dei pubblici poteri al riguardo.

      3. La Commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.